Domande frequenti
Risposte chiare e operative alle domande più comuni su fiscalità, scelte societarie e obblighi di legge. Per situazioni specifiche, ogni caso richiede una valutazione personalizzata.
Nella ditta individuale il reddito è tassato con IRPEF progressiva (fino al 43%), oltre ad addizionali e contributi INPS, con una pressione complessiva che può arrivare al 45%–55%.
La SRL, invece, è soggetta a:
- IRES 24%
- IRAP circa 3,9%
- eventuale tassazione sui dividendi (26%)
Il vantaggio emerge quando:
- il reddito personale entra negli scaglioni IRPEF più alti
- non è necessario prelevare tutto l'utile
- si può pianificare il mix tra compensi e utili
La SRL diventa generalmente più efficiente al crescere dell'utile e quando l'attività richiede una struttura più evoluta, anche sotto il profilo patrimoniale e organizzativo.
Dal punto di vista fiscale, i compensi percepiti da un influencer possono assumere qualificazioni differenti a seconda delle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, si può parlare di:
- lavoro autonomo, quando prevale l'apporto personale e professionale del creator
- attività d'impresa, quando l'attività è organizzata in modo strutturato con mezzi, collaboratori e continuità operativa
- prestazioni artistiche o pubblicitarie, nei casi di campagne o spot con contenuto artistico effettivo
Anche il profilo contributivo cambia in funzione della tipologia di attività concretamente esercitata.
- Gestione Separata INPS, tipica del lavoro autonomo
- Gestione commercianti INPS, quando l'attività assume natura d'impresa
- Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), limitatamente a specifiche prestazioni artistiche o pubblicitarie
L'aspetto decisivo, sul piano operativo, è evitare inquadramenti generici e distinguere correttamente le varie componenti dei compensi, predisponendo contratti, fatturazione e assetto organizzativo coerenti con la reale attività svolta.
Prevede imposta sostitutiva al 15% (o 5% per le start-up nei primi 5 anni), nessuna deduzione analitica dei costi e semplificazioni contabili.
È vantaggioso quando:
- i costi reali sono bassi
- non si hanno molti investimenti
- i ricavi restano entro le soglie di legge
Consente la deduzione analitica dei costi, la detrazione IVA e maggiore flessibilità fiscale.
Diventa preferibile quando:
- i costi sono elevati
- si effettuano investimenti significativi
- si cresce in modo strutturato
Non esiste un regime "migliore in assoluto": la scelta dipende dal modello di business e dalla fase di sviluppo dell'attività.
L'obbligo scatta quando la società supera almeno uno di questi limiti:
- totale attivo: circa 4 milioni di euro
- ricavi: circa 4 milioni di euro
- dipendenti medi: 20 unità
Oppure quando:
- la società controlla altre società
- è controllata da società soggette a revisione
- redige il bilancio consolidato
La nomina del revisore deve avvenire tempestivamente per evitare irregolarità nella gestione societaria. L'introduzione dell'obbligo di revisione non è solo un adempimento, ma un passaggio verso una maggiore strutturazione e controllo dell'impresa.
La distinzione dipende dal modo in cui l'attività viene realmente svolta.
L'ASD è adatta quando esiste una vera dimensione associativa:
- soci attivi e coinvolti;
- gestione non imprenditoriale;
- attività interna all'associazione.
La SSD è più indicata quando l'attività ha caratteristiche di un'organizzazione strutturata:
- corsi continuativi;
- istruttori retribuiti;
- gestione economica stabile;
- rapporto con una clientela ampia.
In questi casi la SSD garantisce: responsabilità limitata dei soci; maggiore coerenza con l'attività svolta; minore esposizione a contestazioni fiscali.
Sia ASD che SSD possono accedere al regime agevolato della Legge 398/1991 (ricavi commerciali entro 400.000 €/anno), ma solo se: l'attività è effettivamente sportiva dilettantistica riconosciuta; vi è affiliazione e iscrizione al RAS; tutti i praticanti sono tesserati; gli istruttori hanno qualifiche sportive.
Non esiste una soluzione valida in assoluto. Per palestre e scuole di ballo gestite in modo professionale, la SSD rappresenta nella maggior parte dei casi la scelta più equilibrata, perché meglio allineata alla realtà operativa e più difendibile in sede di controllo.
Con la risposta a interpello n. 105 del 26 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che chi trasferisce la propria residenza in Italia da un Paese extra-UE può importare un'imbarcazione da diporto in esenzione dall'IVA. Il regime si applica ai "beni personali" — categoria che include espressamente le imbarcazioni — purché ricorrano le seguenti condizioni:
- Il bene deve essere stato in tuo possesso e utilizzato nel Paese di precedente residenza per almeno sei mesi prima del trasferimento.
- L'importazione deve avvenire contestualmente al cambio di residenza — non in un momento successivo separato.
- Il bene deve essere destinato a uso personale e non ad attività commerciale o d'impresa.
- Devi fornire la prova documentale del possesso e dell'utilizzo (circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2004).
La stessa esenzione si applica anche alla franchigia dai dazi doganali, in base alle medesime condizioni.
Questo è uno degli aspetti più rilevanti chiariti dall'interpello n. 105/2026. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza C-170/03 del 17 marzo 2005), il "possesso" rilevante ai fini dell'esenzione non è quello formale-giuridico, ma la disponibilità economica del bene, ossia l'effettivo controllo su di esso.
Se l'imbarcazione è acquistata tramite una struttura societaria riconducibile alla persona fisica che si trasferisce in Italia ed è utilizzata esclusivamente da quest'ultima per fini privati, la condizione del possesso è soddisfatta.
Sul piano documentale è necessario dimostrare:
- il legame tra la struttura societaria e la persona fisica (quote, poteri, governance);
- l'uso esclusivamente personale del bene;
- l'assenza di qualsiasi utilizzo commerciale.
L'interpello n. 105/2026 ha affrontato direttamente questa questione. Il requisito dell'utilizzo del bene nel luogo della residenza precedente riguarda il Paese di residenza della persona fisica, non il Paese di registrazione dell'imbarcazione.
L'Isola di Man, pur essendo una giurisdizione autonoma, forma un unico territorio ai fini IVA con il Regno Unito. Pertanto, un'imbarcazione registrata nell'Isola di Man ma utilizzata da un residente nel Regno Unito soddisfa pienamente il requisito dell'utilizzo nel luogo della residenza precedente.
Il principio è di portata generale: lo stesso ragionamento si applica ad altre giurisdizioni che formano un unico spazio IVA con il Paese di residenza. La prova documentale dell'utilizzo nel Paese di residenza rimane comunque a carico del contribuente.
Il regime di esenzione IVA all'importazione non è riservato alle imbarcazioni. La direttiva 2009/132/CE definisce "beni personali" come "beni destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili". La categoria è ampia e comprende:
- automobili e motocicli;
- caravan e roulotte;
- imbarcazioni da diporto;
- aeromobili privati;
- mobili, libri, attrezzature domestiche.
I requisiti sono i medesimi: possesso (disponibilità economica), utilizzo nel Paese di residenza precedente per almeno 6 mesi, destinazione a uso personale e contestualità con il trasferimento di residenza.
Per le opere d'arte e i beni di antiquariato valgono regole specifiche — sia fiscali che doganali — che possono differire dal regime ordinario dei beni personali. Una valutazione caso per caso è sempre consigliabile.
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